sinistri
rete liquidativa
Assicuratrice Assistudio s.r.l. dispone di una struttura liquidativa competente, attenta ed efficiente, pronta a pagare i danni con rapidità ed equità.
Il nostro Ufficio Liquidazione Sinistri:
Via Einaudi 82/2
30174 MESTRE (VE)
Tel. 0419 84479
E-mail age301@gruppoitas.it
Orari appuntamento da concordare
in caso di sinistro
Se si verifica un evento per cui sei assicurato, contatta immediatamente la tua Agenzia, riceverai tutta l’assistenza necessaria per la presentazione della regolare denuncia di sinistro. Se non puoi presentare la denuncia di persona, inoltra via posta la tua denuncia, redatta su carta semplice e firmata, entro tre giorni all’Agenzia stessa, alla Direzione Generale della Società presso l’Ufficio Sinistri.
Per una gestione del sinistro efficace e tempestiva è importante che la denuncia sia immediata, precisa e completa.
Per avere informazioni puoi contattare il numero 0419 84479 oppure scrivere a age301@gruppoitas.it
Nella denuncia di sinistro indica con precisione:
- Il luogo, il giorno e l’ora dell’evento
- Le modalità di accadimento e le circostanze del sinistro
- I tuoi dati e il numero di polizza.
Allega tutta la documentazione medica disponibile (ad esempio, gli esami, le relazioni mediche, le relative parcelle e, per i ricoveri, la cartella clinica, le fatture e le ricevute). Ricorda di aggiornare la documentazione medica sino alla chiusura dell’infortunio o della malattia.
Verifica con la tua Agenzia la presenza e l’entità di eventuali franchigie o scoperti previsti dalla polizza.
Hai sottoscritto la polizza Sanitas o A-DOC?
Se intendi attivare la garanzia rimborso spese sanitarie tramite strutture convenzionate con pagamento diretto da parte di IMA SERVICE, contatta la centrale Operativa al n. 800.55.55.77 (+39 0461 89 64 53 se chiami dall’estero) o invia un fax allo 02 24 12 82 45 indicando:
- Cognome e nome
- Numero di polizza
- Causale del ricovero o dell’intervento chirurgico corredata da opportuna documentazione medica
- Recapito telefonico al quale essere contattato
La Centrale Operativa di IMA SERVICE, ricevuta la richiesta, valuterà la congruità medico-assicurativa e invierà direttamente alla struttura convenzionata l’eventuale autorizzazione per il pagamento diretto, secondo quanto previsto dalla tua polizza.
Hai sottoscritto la polizza A- DOC sezione Assistenza
Per la richiesta di assistenza contatta la Struttura Organizzativa al n. 800.55.55.77 (+39 0461 89 64 53 se chiami dall’estero) indicando:
- Il tipo di assistenza di cui necessiti
- Cognome e nome
- Numero di polizza
- Indirizzo del luogo in cui ti trovi
- Recapito telefonico al quale essere contattato
Hai sottoscritto la polizza Diaria da Ricovero Garanzie Esclusive 50+ sezione ASSISTENZA?
Per la richiesta di assistenza contatta la Struttura Organizzativa al n. 800.66.88.66 (+39 0461 89 64 51 se chiami dall’estero) indicando:
- Il tipo di assistenza di cui necessiti
- Cognome e nome
- Numero di polizza
- Indirizzo del luogo in cui ti trovi
- Recapito telefonico al quale essere contattato
Hai sottoscritto la polizza Infortuni Individuali sezione ASSISTENZA?
Per la richiesta di assistenza contatta la Struttura Organizzativa al n. 800.66.88.66 (+39 0461 89 64 51 se chiami dall’estero) indicando:
- Il tipo di assistenza di cui necessiti
- Cognome e nome
- Numero di polizza
- Indirizzo del luogo in cui ti trovi
- Recapito telefonico al quale essere contattato
Nella denuncia di sinistro riporta:
- Una chiara descrizione dei fatti
- La descrizione precisa delle cose danneggiate e dei danni subiti
- L’importo dei danni, se possibile
- I tuoi dati e il numero di polizza
È importante conservare le cose danneggiate nel sinistro sino all’accertamento del danno da parte dell’assicurazione o del perito incaricato.
Se le cose assicurate hanno subìto un danno per fatto doloso di un terzo (ad esempio, furto, atti vandalici, incendio doloso), ricorda di presentare regolare denuncia alle autorità competenti (polizia, carabinieri).
Verifica con la tua Agenzia o il tuo Broker la presenza e l’entità di eventuali franchigie o scoperti previsti dalla polizza.
Hai sottoscritto la polizza ABITA sezione ASSISTENZA?
Per la richiesta di assistenza contatta la Struttura Organizzativa al n. 800.55.58.50 (+39 0461 89 64 54 se chiami dall’estero) o via fax al n. 02 24 12 82 45 indicando:
- Il tipo di assistenza di cui necessiti
- Cognome e nome
- Numero di polizza
- Indirizzo del luogo in cui ti trovi
- Recapito telefonico al quale essere contattato
Nella denuncia di sinistro riporta:
- Una chiara descrizione di quanto accaduto
- L’indicazione del luogo
- La descrizione precisa delle cose danneggiate e dei danni provocati
- L’importo dei danni, se possibile
- Le generalità e i riferimenti della persona o delle persone danneggiate
- I tuoi dati e il numero di polizza
- La presenza di eventuali testimoni
Eventuali richieste di risarcimento della persona danneggiata devono essere allegate alla denuncia o, se pervenute successivamente, inviate subito all’Assicurazione.
Verifica con la tua Agenzia o il tuo Broker l’esistenza e l’entità di eventuali franchigie o scoperti previsti dalla polizza.
In caso di incidente auto
Nel caso di incidente, dopo aver verificato la presenza di feriti ed eventualmente attivato le opportune misure di soccorso, è molto importante chiarire la dinamica del sinistro e compilare il Modello Blu(o CAI – Constatazione Amichevole di Incidente).
Se non sei in possesso del modello richiedilo alla tua Agenzia.
Se vieni coinvolto in un incidente, indipendentemente dalle responsabilità, ricorda di presentare entro tre giorni la denuncia del sinistro alla tua Agenzia.
Se hai bisogno di assistenza e hai sottoscritto la garanzia Assistitas Autovetture, contatta il numero verde : 800 66 89 99 ( +390461896450 se chiami dall’estero) segnalando:
- Nome e cognome
- Tipo di assistenza di cui hai bisogno
- Garanzia di cui sei titolare (Assistitas o Assistitas & Go)
- Numero di polizza
- Indirizzo del luogo in cui ti trovi
- Il recapito telefonico al quale la Struttura Organizzativa provvederà a contattarti nel corso dell’assistenza
Se hai bisogno di assistenza e hai sottoscritto la garanzia Assistitas Autocarro, contatta il numero verde 800.55.55.25 ( +39-0461 89 64 52 se chiami dall’estero) segnalando:
- Nome e cognome
- Tipo di assistenza di cui hai bisogno
- Targa e modello del veicolo
- Numero di polizza
- Indirizzo del luogo in cui ti trovi
- Il recapito telefonico al quale la Struttura Organizzativa provvederà a contattarti nel corso dell’assistenza.
Contatta la tua agenzia Val Piave per avere tutta l’assistenza necessaria anche per la predisposizione dell’eventuale richiesta di risarcimento. Puoi beneficiare della procedura di RISARCIMENTO DIRETTO(art. 149 del codice delle Assicurazioni) quando:
- Nell’incidente sono coinvolti solamente due veicoli a motore identificati (targati), immatricolati in Italia, Città del Vaticano o Repubblica di San Marino, e regolarmente assicurati in Italia
- Non sei responsabile dell’incidente o lo sei solo in parte
- I danni alle persone conducenti sono di lieve entità
In questi casi, il risarcimento per gli eventuali danni da te subiti sarà gestito direttamente da Val Piave. Quando i veicoli coinvolti sono più di due, quando non vi sia urto tra veicoli o in tutti i casi in cui non sia possibile attivare la procedura di risarcimento diretto, occorre attivare la procedura per il RISARCIMENTO ORDINARIO (art. 148 del codice delle Assicurazioni).
In questo caso, l’eventuale richiesta di risarcimento deve essere indirizzata tramite fax, pec o posta raccomandata alla Compagnia che assicura il veicolo responsabile dell’incidente.
Rivolgiti ugualmente alla tua Agenzia per effettuare la denuncia e avere tutta l’assistenza necessaria.Se la richiesta di risarcimento presentata è incompleta, l’Assicurazione deve richiedere le necessarie integrazioni entro 30 giorni.
Per danni alle cose, quando la richiesta di risarcimento è completa, l’Assicurazione procederà formulando un’offerta di risarcimento o comunicando un motivato rifiuto:
- entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento se il Modello Blu non è firmato da entrambi i conducenti
- entro 30 giorni se il Modello Blu è firmato da entrambi i conducenti
Per danni alle personeo in caso di morte, quando la richiesta di risarcimento è completa, l’Assicurazione deve dare riscontro entro 90 giorni dalla data di ricezione.
Il danneggiato non può rifiutare di sottoporsi agli accertamenti medici necessari alla valutazione del danno da parte della Compagnia di assicurazione del responsabile.
Se sei un trasportato, la tua eventuale richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla Compagnia che assicura il veicolo sul quale viaggiavi.
Se il veicolo responsabile del sinistro avvenuto in Italia è immatricolato e assicurato all’estero, puoi inviare la richiesta di risarcimento con raccomandata all’Ufficio Centrale Italiano(UCI).
L’UCI ti indicherà il nominativo della Compagnia di assicurazione italiana incaricata di gestire il sinistro per conto della Compagnia estera che assicura il veicolo responsabile.
Se il sinistro è accaduto all’estero e tu non sei responsabile o lo sei solo in parte, puoi inviare la richiesta di risarcimento danni al rappresentante nominato in Italia dalla Compagnia assicuratrice estera del responsabile del sinistro (per maggiori informazioni, consultare CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici).
UCI: https://ucimi.it/it_IT/
CONSAP: https://www.consap.it/
la conciliazione pariterica
Si tratta di una procedura semplice, veloce e soprattutto gratuita finalizzata a risolvere eventuali controversie relative a sinistri R.C. Auto senza dover ricorrere a un vero e proprio procedimento giudiziario.
Essa nasce da un accordo tra Ania e alcune associazioni dei consumatori.
Le controversie che possono essere trattate sono relative a sinistri R.C. Auto con richiesta di risarcimento non superiore a 15.000 euro.
Dopo aver presentato una richiesta di risarcimento, il danneggiato può chiedere l’attivazione della procedura di conciliazione in uno dei seguenti casi:
- Non ha ricevuto risposta dall’Assicurazione nei tempi previsti dalla legge
- Non ha accettato – se non a titolo di acconto – l’offerta di risarcimento dell’Assicurazione
- L’Assicurazione ha rifiutato la sua richiesta di risarcimento
Inoltre, la procedura può essere attivata a condizione che l’assicurato:
- Non abbia già incaricato altri soggetti a rappresentarlo
- Non abbia già attivato una procedura di mediazione
- Abbia inoltrato la richiesta di risarcimento all’assicuratore del proprio veicolo per i danni materiali e le lesioni del conducente
- Se trasportato, abbia inoltrato la richiesta di risarcimento all’assicuratore del veicolo vettore (nei sinistri che rientrano nell’ambito della procedura per il risarcimento diretto)
Il danneggiato potrà accedere alla procedura inviando la richiesta di conciliazione ad una delle associazioni di consumatori aderenti all’accordo; a tal fine è possibile accedere direttamente al sito www.conciliazioneaniaconsumatori.it. Sarà la stessa associazione a valutare la documentazione presentata. Fatta questa verifica e ritenuta fondata la richiesta, l’associazione consumatori contatta l’Assicurazione trasmettendo la domanda di conciliazione. Una commissione paritetica di conciliazione composta da un rappresentante dell’Assicurazione e da un rappresentante dell’associazione consumatori analizzerà il caso.
Il modulo da compilare per avviare la procedura è scaricabile dai siti internet delle associazioni dei consumatori aderenti e dell’ANIA.
La procedura di conciliazione ha durata massima di 30 giorni.
In caso di esito positivo, il procedimento si conclude con un verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti che ha valore di accordo transattivo.
In caso di esito negativo viene redatto un verbale di mancato accordo.
Sinistri tutela legale
Se la tua polizza prevede una copertura di tutela legale, che hai intenzione di attivare, contatta immediatamente la tua agenzia: riceverai tutta l’assistenza necessaria per la presentazione della regolare denuncia di sinistro.
Ricordati di portare tutta la documentazione relativa alla controversia che ti vede coinvolto.
Il nostro Ufficio di Liquidazione Sinistri Tutela Legale:
Viale Milano 110/A
37138 VERONA
Tel. 0461 345029
e-mail: sinistritutelalegale@gruppoitas.it
orari: dal lunedì al giovedì: 9.00-12.00
Decesso dell'assicurato: liquidazione polizze vita
Come ottenere il pagamento del capitale1
- come ottenere la liquidazione
- moduli da presentare
- altri moduli da presentare solo in casi particolari
- tempi e modi di pagamento
1 Come previsto dal “Codice di autoregolamentazione in materia di processo di liquidazione delle prestazioni caso morte nei contratti di assicurazione sulla vita”.
Essa nasce da un accordo tra Ania e alcune associazioni dei consumatori.
Le controversie che possono essere trattate sono relative a sinistri R.C. Auto con richiesta di risarcimento non superiore a 15.000 euro.
Il beneficiario può richiedere la liquidazione del capitale assicurato presentando alla propria agenzia di riferimento o direttamente in Direzione i documenti previsti dalle condizioni contrattuali e, in particolare, quelli necessari per:
- verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento;
- individuare con esattezza gli aventi diritto al pagamento.
Attenzione: i tempi di liquidazione sono tanto più brevi quanto più tempestivamente sono consegnati tutti i documenti necessari. Richieste di pagamento incomplete comportano la necessità di integrare i documenti e, di conseguenza, tempi di liquidazione più lunghi.
richiesta di liquidazione per decesso dell’assicurato firmata dai beneficiari e accompagnata da:
- copia di un documento di identità valido di tutti i beneficiari
- codice IBAN di ciascuno beneficiario.
Trovate un esempio non vincolante del modulo in fondo alla pagina fra gli allegati oppure presso gli intermediari;
- certificato di morte dell’assicurato rilasciato dall’Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza o del Comune di morte, in cui siano indicati data e luogo di nascita e data di decesso
- modulo privacy per il consenso al trattamento dei dati personali, che trovate pubblicato in fondo alla pagina o reperibile presso gli intermediari
- scheda di adeguata verifica della clientela, necessaria per legge2 per identificare i beneficiari: è disponibile solo presso gli intermediari, che la compilano per ciascun beneficiario con timbro e firma. Non è possibile l’autocertificazione
- documentazione per identificare gli effettivi beneficiari della polizza:
- se nella polizza i beneficiari sono indicati in modo generico (ad esempio, “eredi legittimi e/o testamentari”) la Compagnia ha bisogno di identificarli con precisione. Quindi, è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata da pubblico ufficiale in cui il beneficiario, per quanto a sua conoscenza: dichiara se l’assicurato ha lasciato o meno testamento, indica gli eredi legittimi e/o testamentari con le loro complete generalità e con indicazione circa la loro capacità giuridica;
- se nella polizza i beneficiari sono indicati con il nome e cognome, per la Compagnia è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata da pubblico ufficiale in cui il beneficiario dichiara, per quanto a sua conoscenza se l’assicurato ha lasciato o meno testamento; se esiste, copia autentica del testamento
ITAS Vita si riserva di chiedere l’originale della polizza se il beneficiario intende far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione in possesso della Compagnia, oppure quando venga contestata l’autenticità della polizza o di altra documentazione contrattuale che il beneficiario intenda far valere.
2Dlgs 231/2007
a. Polizze “caso morte” e “miste” (polizze sulla durata della vita)
Per queste polizze:
- è necessario produrre alla Compagnia una relazione medica sulle cause e le circostanze di decesso dell’assicurato, comprensiva di anamnesi remota (cioè storia clinica della persona) dei 5 anni precedenti alla sottoscrizione della polizza. Un modulo, che può usare il medico curante, è pubblicato fra gli allegati in fondo alla pagina oppure è reperibile anche presso gli intermediari.
- la Compagnia, se necessario, in considerazione di particolari esigenze istruttorie e liquidative, si riserva di chiedere ulteriore documentazione sanitaria (ad esempio: certificato necroscopico, cartelle cliniche, esami clinici, autopsia se eseguita, verbale dell’Autorità competente giunta sul luogo ed esito delle eventuali indagini disposte dall’autorità giudiziaria).
Il beneficiario può decidere di raccogliere e presentare direttamente tale documentazione o, se ha particolari difficoltà ad acquisirla, può scegliere di delegare la Compagnia a richiederla, nel rispetto della normativa sulla riservatezza. A fondo pagina è scaricabile una bozza di delega, reperibile anche presso gli intermediari.
La Compagnia non assume responsabilità per la raccolta della documentazione, alla quale in ogni caso non rinuncia: pertanto, se la Compagnia non riesce ad accedere alle informazioni e ai documenti necessari, il beneficiario dovrà attivarsi per ottenerli direttamente.
b. Quando il beneficiario è una persona giuridica
In questo caso:
- la richiesta di liquidazione deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del beneficiario
- è necessario produrre alla Compagnia un documento che attesti i poteri di firma del rappresentante legale/procuratore del beneficiario, nonché i dati del beneficiario stesso (ad esempio, visura camerale aggiornata, statuto o verbale dell’organo amministrativo).
c. Quando il beneficiario è minore, incapace di agire o soggetto ad amministrazione di sostegno
In questi casi è necessario che venga fornita alla Compagnia un documento (in originale o in copia autentica) con cui il Giudice tutelare autorizza all’incasso il legale rappresentante del beneficiario minore o incapace o amministrato; l’autorizzazione deve contenere
- esplicito riferimento al contratto di assicurazione sulla vita oggetto di liquidazione
- un esonero della Compagnia da ogni responsabilità rispetto al pagamento e all’eventuale reimpiego delle somme stesse.
d. Presenza di vincolo
Il vincolo è una clausola contrattuale con la quale il contraente designa un terzo (persona fisica o giuridica) che, in determinate condizioni, diviene titolare di un diritto prioritario che si antepone rispetto a quello del beneficiario designato e che consiste nel poter usufruire, in tutto o in parte, della prestazione assicurata.
Nel caso di presenza di vincolo, devono essere forniti alla Compagnia i documenti che attestino l’autorizzazione alla liquidazione da parte del vincolatario, in qualità di titolare del diritto alla prestazione, con specifica indicazione delle modalità e del destinatario del pagamento.
e. Presenza di pegno
Il contraente, a norma di legge, può dare in pegno la somma garantita dalla polizza di assicurazione a favore di terzi. Poiché si tratta di un diritto reale di garanzia, il pegno si concretizza con la consegna della polizza nelle mani del terzo designato cioè il creditore pignoratizio. In questa ipotesi, la facoltà di chiedere la liquidazione del capitale in caso di decesso dell’assicurato è del creditore pignoratizio che deve, pertanto, personalmente provvedere alla raccolta della documentazione necessaria.
La Compagnia provvede al pagamento della liquidazione entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.
Se la documentazione non è completa, la Compagnia contatta i beneficiari per richiedere i documenti mancanti. Il termine di 30 giorni decorre dal successivo ricevimento della documentazione completa.
ITAS Vita si impegna a velocizzare il più possibile i pagamenti e, in caso di ritardo dovuto alla Compagnia, verranno riconosciuti gli interessi sul capitale maturato oltre i 30 giorni.
Il capitale viene ripartito in parti uguali tra i beneficiari aventi diritto, salva diversa indicazione in polizza del contraente.